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Politiche abitative: la nuova legge regionale è iniqua, discriminante e di dubbia legittimità costituzionale

Il Consiglio regionale ha recentemente approvato la nuova legge regionale che rivede i criteri di assegnazione delle case popolari: criteri che riteniamo iniqui, discriminanti e di dubbia legittimità costituzionale, sui quali anche il CREL aveva espresso parere contrario.

Innanzitutto, la legge introduce, di fatto, un trattamento differenziato per italiani e stranieri, inammissibile nel nostro ordinamento, prevedendo l’obbligo per i cittadini extracomunitari di presentare la documentazione patrimoniale e reddituale del Paese in cui hanno la residenza fiscale, senza poter ricorrere all’autocertificazione, di fatto impedendo di rispettare, nella maggior parte dei casi i termini di presentazione delle domande. Richiedere agli stranieri tale specifica documentazione è già stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, anche di recente (Sentenza n. 9/2021), in quanto discriminatorio, irragionevole e pretestuoso.

Nella legge regionale si innalza poi la percentuale di riserva annuale di alloggi per far fronte a situazioni particolari, individuando tra le categorie speciali beneficiarie di tale innalzamento anche gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco. Una scelta che di fatto riduce ulteriormente la funzione sociale dell’edilizia popolare volta a rispondere ad un esigenza primaria, quale quella abitativa, di chi si trova in condizioni di effettivo bisogno.

Parimenti non è condivisibile l’introduzione dell’esclusione dall’accesso agli alloggi di coloro che abbiano riportato condanne penali per reati di vario genere, di dubbia legittimità costituzionale già evidenziata dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 9/2021). Peraltro, c’è da chiedersi se una legge regionale possa legittimamente intervenire per introdurre quella che nei fatti può essere considerata una sanzione accessoria.

Sarebbe stato, invece, necessario e urgente modificare la normativa regionale per superare il requisito quinquennale di residenza o di svolgimento di attività lavorativa nella regione la cui incostituzionalità è stata ripetutamente sancita dalla Corte perché tale requisito mette in secondo ordine le condizioni familiari di disagio economico e abitativo ma, su questo, il Consiglio regionale non è intervenuto affatto. Va ricordato che la Corte Costituzionale ha più volte rimarcato l’irragionevolezza di tale requisito temporale che contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica e viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Evidenziamo che, ancora una volta, non si affrontano i nodi irrisolti nelle politiche abitative: la mancanza di un adeguato patrimonio pubblico, l’ingessamento delle assegnazioni e la mancanza di turnover e la durata eccessiva degli appalti.
Riteniamo urgente e prioritaria l’attivazione del Piano triennale, fermo al 2013 e soprattutto un finanziamento annuale costante regionale per l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attualmente ridotto a pochi alloggi disponibili per l’assegnazione a fronte di sempre più numerosi aventi diritto.

Non si può, inoltre, ovviare alla mancanza di finanziamenti annuali, con l’ estemporanea previsione da parte dell’ Amministrazione Regionale di un ulteriore piano di vendita di parte del patrimonio pubblico, peraltro a breve distanza dal precedente, a cui siamo decisamente contrari.

Evitiamo di svendere un patrimonio già pesantemente ridotto anche in considerazione del fatto che in media, con la vendita di tre alloggi se ne ricostruisce solo uno e dopo 10 anni (con gli attuali tempi degli appalti), rinunciando all’introito dei fitti per lo stesso periodo e con il risultato finale di avere una disponibilità’ sempre più’ ridotta di alloggi da destinare ai più bisognosi ed aventi diritto.

Per queste ragioni, le Segreterie di CGIL CISL UIL Marche e di Sunia, Sicet, Unitat Marche vogliono ribadire la loro contrarietà alla legge.

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