Bonus una tantum di 200 euro e indennità aggiuntiva: ora potranno richiederli anche i lavoratori autonomi senza partita IVA. Le istruzioni nella Circolare INPS n. 30/2023.
C’è tempo fino al 30 aprile 2023 per presentare la domanda di indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partite IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS.
Lo comunica l’INPS con la Circolare n. 30 del 16 marzo 2023.
L’indennità spetta nella misura di 200 euro, per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35mila euro. Tale somma viene incrementata di 150 euro (per un totale di 350 euro) per quei professionisti che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 20mila euro.
Al momento della presentazione della domanda sarà necessario:
- avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 e un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021 per beneficiare dell’integrazione una tantum di 150 euro;
- essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
- avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- non essere percettore delle prestazioni di cui agli Artt. 31 e 32 del Decreto Aiuti.
Le domande possono essere presentate entro il 30 aprile 2023.
I lavoratori interessati possono essere assistiti dal Patronato ITAL nelle Marche, rivolgendosi alla sede più vicina.