L’Assegno Unico è la misura economica istituita con la Legge Delega 46/2021 e che diventerà operativa a partire dal 1° marzo 2022. È una misura a sostegno delle famiglie con figli a “carico” fino al compimento del 21esimo anno d’età comprendendo anche il 7° mese di gravidanza della mamma.
Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri, è ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per l’approvazione definitiva dalla quale ci aspettiamo chiarimenti operativi, ad oggi, ancora non definitivi.
Si chiama “Assegno Unico” appunto perché, a fronte di un’unica – e universale – prestazione economica erogata, andrà a sostituire i bonus a sostegno delle famiglie, con figli, attualmente in vigore. Ovvero i seguenti:
• gli assegni al nucleo per figli minori;
• gli assegni per le famiglie numerose;
• il Bonus Bebè;
• il premio alla nascita;
• il fondo natalità per le garanzie sui prestiti.
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Requisiti soggettivi richiesti al richiedente
Al momento della presentazione della domanda, e fermo restando il perdurare per tutta durata del beneficio, viene richiesto al richiedente di rispettare congiuntamente i seguenti requisiti di accesso:
1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia (vedi Irpef);
3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età ( previsti casi particolari per figli fino a 21 anni e figli con disabilità);
4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, al fine di monetizzare la parte variabile dell’importo dell’Assegno Unico, calcolato in maniera ordinaria (ma vedi anche ISEE per Minori e ISEE Corrente) (chiedilo al CAF UIL).
Questa misura è rivolta anche a quelle categorie che, fino ad ora, non avevano diritto agli assegni al nucleo familiare come i soggetti inoccupati e ai titolari di P.IVA
L’assegno è riconosciuto mensilmente, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo per ogni figlio a “carico”:
• minorenne, già a partire dal 7° mese di gravidanza;
• maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, nel caso frequenti un corso di formazione, anche universitario o sia disoccupato o svolga un periodo di tirocinio o svolga il servizio civile universale;
• con disabilità, senza limiti di età.
Importo dell’Assegno
L’assegno unico sarà erogato per ciascun figlio “a carico” (dal settimo mese di gravidanza fino a 21 anni) direttamente dall’ INPS che procederà, dopo l’invio dell’apposita domanda tramite il Patronato ITAL UIL , a predisporre il bonifico direttamente sul conto corrente dell’interessato (è necessario portare l’IBAN).
L’Assegno unico verrà erogato esclusivamente dall’INPS e il datore di lavoro non è più coinvolto sull’operatività dell’erogazione di detti importi.
Gli importi dell’assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito familiare (vedi ISEE), anche se comunque nessuno ne resterà completamente escluso.
In maniera particolare, l’assegno unico è composto da:
1. una quota base minima, per tutte le famiglie, in conformità al numero dei figli
2. una quota variabile modulata in modo progressivo, sulla base dell’ISEE familiare: la soglia per avere il trattamento massimo è fissata a 15mila euro; da questa soglia in poi, infatti, l’importo del contributo inizia a scendere gradualmente fino ad arrivare alla soglia ISEE di 40mila euro. A quel punto, chi ha un indicatore economico pari o superiore a quella cifra, prenderà un assegno di 50 euro al mese o di 65 dal terzo figlio.
Va sottolineato che l’importo dell’assegno non rileva ai fini del reddito (art 8 TUIR) e pertanto non dovranno essere riportati in dichiarazione dei redditi (730 e Modello Redditi)
L’importo mensile è determinato sulla base della tabella ministeriale che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare:
• da un minimo di 50 euro mensili per le famiglie con ISEE sopra i 40mila euro
• a un importo massimo che arriva a 175 euro mensili per le famiglie sotto i 15mila euro di ISEE.
Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno è previsto un importo da:
• 85 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro a
• 25 euro mensili per famiglie con ISEE oltre 40mila euro
Per ciascun figlio oltre il secondo è prevista una maggiorazione pari a :
• 85 euro con ISEE pari o inferiore a 15mila euro a
• 15 euro con ISEE superiore a 40mila euro
(vedi esempio tabella riassuntiva)
Al fine di consentire una transizione graduale (clausola di salvaguardia) è prevista anche una maggiorazione provvisoria per gli anni 2022, 2023 e 2024
• riservata alle famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro
• calcolata sulla base degli ANF percepiti nel 2021;
• l’importo viene erogato al 100% da marzo 2022, per i 2/3 da marzo 2023 e per 1/3 da marzo 2024 e primi due mesi del 2025.
Compatibilità dell’Assegno unico
L’Assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è compatibile sia con eventuali altre misure in denaro a favore dei figli (anche a carattere locale), sia con il Reddito di cittadinanza; infatti per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda sono percettori del Reddito di Cittadinanza (RdC e PdC), l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente direttamente nella CARTA RDC , fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Come presentare la domanda
E’ utile ricordare che per ottenere l’Assegno unico potrai affidarti al Patronato ITAL UIL, dove si potrà predisporre la Domanda AUF, mentre al CAF UIL si potrà elaborare il modello ISEE fondamentale per poter ottenere gli importi massimali tabellari.
La richiesta sarà valida per il periodo compreso tra il mese di marzo 2022 e febbraio 2023 e sarà riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Chi ha il reddito di cittadinanza non dovrà fare domanda, perché l’assegno unico a cui si ha diritto in questo caso viene pagato automaticamente dall’Inps.
Tempistica di erogazione (*)
La domanda AUF può essere predisposta già nei primi giorni di Gennaio 2022 fino a tutto il mese di Febbraio e, in questa situazione ottimale, l’INPS predisporrà il conguaglio su c/c del richiedente già con la mensilità di Marzo.
La Domanda AUF è propedeutica all’ottenimento, almeno nella parte “fissa”, dell’assegno Unico; per tale motivo non è obbligatorio allegare il modello ISEE (che ha influenza sulla parte “variabile” dell’importo).
Infatti, nel caso il soggetto non riesca a predisporre la domanda tramite il Patronato entro Febbraio e/o il nucleo familiare non sia in possesso del modello ISEE, l’INPS ha previsto altre due date per le verifiche.
In particolare:
– 30 Giugno: L’INPS procederà in questa data alla verifica delle varie posizioni. In particolare verificherà se nel corso del periodo la famiglia ha presentato il modello (o nuovo) modello ISEE e nel caso procederà al conguaglio, compresi gli arretrati, già con la mensilità di Luglio
– 30 Dicembre: al pari della scadenza precedente, l’INPS verificherà la presenza di variazioni sulle domande e/o variazioni in capo al modello ISEE e procederà nel mese seguente ad effettuare i conguagli del caso (positivi o negativi).
Va sottolineato che l’erogazione avverrà sempre dal mese successivo alla data di sottoscrizione ma nel caso in cui si presenti Domanda e/o modello ISEE dopo la data del 30 Giungo, non si avrà diritto agli arretrati (!)
(*) Diversamente dal modello RdC, con il prodotto Assegno Unico AUF i conguagli (le verifiche) non sono mensilizzati ma avranno le cadenze individuare di fine giugno e fine dicembre.
Calcolo ISEE
Contestualmente alla presentazione della domanda per l’assegno unico per i figli AUF, i richiedenti potranno allegare anche la dichiarazione ISEE (nei casi di presenza di minori obbligatoriamente il modello “ISEE per Minori”) per stabilire l’importo massimale dell’assegno.
Tuttavia, chi non la presenta riceverà comunque l’assegno calcolato al minimo dell’importo.
Il modello ISEE dovrà essere rinnovato, obbligatoriamente, in caso di variazione del nucleo familiare al pari di una nuova presentazione della domanda, tramite nuova procedura telematica, nel caso nel corso dell’anno siano variati i presupposti di calcolo (nuove nascite, soggetti non più sotto i 21 anni e/o non più a carico).
In caso ci siano i requisiti la famiglia ha la possibilità di presentare il modello “ISEE corrente”( di importo inferiore al modello Ordinario); in tale circostanza l’INPS valuterà (il 30.06 e 31.12) il nuovo importo ISEE e effettuerà i dovuti ricalcoli per l’importo dell’Assegno Unico.
Per ulteriori dettagli, i Servizi ITAL e CAF UIL sono a tua diposizione: cerca la sede più vicina a te
Lista Documenti ISEE 2022
Per prenotare il modello ISEE al CAF va su Il Cassetto del Cittadino